1. Fino alla data del trasferimento di responsabilita', il documento di viaggio verra' prorogato o rinnovato dal primo Stato. 2. Al rifugiato non verra' richiesto di lasciare il secondo Stato per ottenere la proroga o il rinnovo del suo documento di viaggio ed egli potra' per questo scopo rivolgersi alle missioni diplomatiche o ai consolati del primo Stato.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art3 · fonte su Normattiva