Art. 3 (Accordo)
1. Fino alla data del trasferimento di responsabilita', il documento di viaggio verra' prorogato o rinnovato dal primo Stato. 2. Al rifugiato non verra' richiesto di lasciare il secondo Stato per ottenere la proroga o il rinnovo del suo documento di viaggio ed egli potra' per questo scopo rivolgersi alle missioni diplomatiche o ai consolati del primo Stato.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
