Art. 4 (Accordo)
1. Fintantoche' non sia avvenuto un trasferimento di responsabilita', conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, il rifugiato verra' riammesso nel territorio del primo Stato in qualsiasi momento, anche dopo lo scadere del documento di viaggio. In quest'ultimo caso, la riammissione si avra' su semplice richiesta da parte del secondo Stato, a condizione che la richiesta sia fatta entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di viaggio. 2. Se le autorita' del secondo Stato non conoscono dove il rifugiato si trovi e per questa ragione non sono in grado di fare la richiesta di cui al paragrafo 1 entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di viaggio, tale richiesta dovra' essere fatta entro i sei mesi successivi al momento in cui il secondo Stato viene a conoscenza del luogo in cui si trova il rifugiato, ma in nessun caso oltre i due anni successivi alla scadenza del documento di viaggio.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
