, ratifica, entrata in vigore 1. La presente Carta e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Carta entrera' in vigore dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ed essere vincolati dalla Carta, in conformita' alle norme del paragrafo precedente. 3. Per ogni Stato membro che esprimera' successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art15 · fonte su Normattiva