territoriale 1. Ciascun Stato puo', al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori cui si applichera' la presente Carta. 2. Ciascuno Stato potra', in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Carta entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione resa, in virtu' dei due paragrafi precedenti, potra' essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
