CLAUSOLE FINALI ARTICOLO 22. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, secondo le disposizioni del precedente paragrafo. 3. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di ogni stato membro che esprimera successivamente il proprio consenso ad esserne vincolato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art22 · fonte su Normattiva