Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 22 — Contenuto e forma della domanda
- 1)La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti deve contenere i dati seguenti:
- a)generalita', data e luogo di nascita, cittadinanza o domicilio dell'avente diritto e, ove occorra, generalita' e indirizzo del rappresentante legale; b) generalita' e, se noti, luogo e data di nascita, indirizzo, cittadinanza, attivita' professionale della persona nei cui confronti sono avanzate rivendicazioni alimentari;
- c)indicazione dei motivi della richiesta nonche' dell'ammontare degli alimenti richiesti.
- 2)Se la persona indicata nella domanda non e' reperibile all'indirizzo segnalato, o se l'indirizzo non e' menzionato, la Parte richiesta procede alle ricerche necessarie per accertarne la residenza o il domicilio.
- 3)Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti rilevanti, ivi compresa eventuale procura che autorizzi l'organo competente ad agire in rappresentanza dell'avente diritto ed eventualmente a designare a tal fine un altro procuratore.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
