[1]e scadenza
[2]Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 20 anni e continuera' a restare in vigore per un analogo periodo o periodi di tempo a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.
- 2)in relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'art. 1 al 12 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di scadenza del presente Accordo. in fede di cio' i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. redatto in duplice copia a roma il 17 dicembre 1987 corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4-1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. in caso di divergenza prevarra' il testo inglese.
[3]Per il Governo dello Per il Governo della Stato del Kuwait Repubblica italiana
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
