[1]e scadenza

[2]Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 20 anni e continuera' a restare in vigore per un analogo periodo o periodi di tempo a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.

  • 2)in relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'art. 1 al 12 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di scadenza del presente Accordo. in fede di cio' i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. redatto in duplice copia a roma il 17 dicembre 1987 corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4-1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. in caso di divergenza prevarra' il testo inglese.

[3]Per il Governo dello Per il Governo della Stato del Kuwait Repubblica italiana

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;447~accordo-art13 · fonte su Normattiva