Nel caso in cui uno Stato Contraente abbia concesso garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettuato il pagamento a tale investitore secondo la garanzia, l'altro Stato Contraente riconoscera' il trasferimento del diritto di tale investitore al primo menzionato Stato Contraente e la surrogazione di quello non eccedera' i diritti originali di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in viru' di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
