di altre norme 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, o dal diritto internazionale generale, non vi e' nulla in questo Accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti o ad una delle loro persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al suo caso. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi e dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piU' favorevole.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;448~accordo-art12 · fonte su Normattiva