[1]Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei con Memorandum e Scambi di Note (Roma, 10 novembre 1960)

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA RELATIVO AI SERVIZI AEREI.

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Commonwealth d'Australia (d'ora innanzi indicati come le "Parti contraenti"), desiderando concludere un Accordo relativo al trasporto aereo, convengono quanto segue:

[4]Articolo 1

  • 1)Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
  • a)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione per l'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
  • b)il termine "Autorita', Aeronautiche" significa, nel caso del Commonwealth d'Australia, il "DirectorGeneral of Civil Aviation" o qualsiasi persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente svolte dal predetto direttore generale dell'Aviazione civile, o funzioni simili, e, nel caso dell'Italia, il "Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo)" o qualsiasi persona ed ente autorizzati a svolgere ogni funzione attualmente assolta da tale Ministero, o funzioni simili;
  • c)il termine "impresa designata" significa l'impresa che le autorita' aeronautiche di una, Parte contraente abbiano designato, per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente quale impresa autorizzata ad esercire, in conformita' dell'art. 5, servizi aerei internazionali, ai sensi dell'art. 3;
  • d)i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio, aereo internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico, hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
  • 2)L'Annesso al presente Accordo forma parte integrante dell'Accordo stesso e qualsiasi riferimento allo "Accordo" riguardera' anche l'Annesso, a meno che non sia previsto altrimenti.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art1 · fonte su Normattiva