• 1)Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente hanno il diritto di designare per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
  • 2)Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare, di sospendere o di revocare la concessione ad un'impresa designata dalle autorita' aeronautiche dell'altra l'arte contraente dei diritti di cui all'art. 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora non sia provato che una parte sostanziale della proprieta' di detta impresa e l'effettivo controllo di essa siano nelle mani della Parte contraente le cui autorita' aeronautiche abbiano designato l'impresa o dei suoi cittadini.
  • 3)Ciascuna Parte contraente ha il diritto di sospendere la concessione ad un'impresa designata dall'altra Parte contraente dei diritti di cui all'art. 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti quelle condizioni che riterra' necessarie in ogni caso in cui l'impresa venga meno all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
  • 4)I diritti concessi in base a quanto disposto dai paragrafi 2) e 3) del presente articolo saranno esercitati da una, Parte contraente soltanto dopo consultazione con l'altra, Parte contraente a meno che l'immediata sospensione dei diritti o l'imposizione di condizioni non si renda necessaria al fine di prevenire ulteriori violazioni delle leggi e dei regolamenti alla prima Parte contraente summenzionata.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art5 · fonte su Normattiva