Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di consentire all'impresa designata dell'altra Parte di istituire ed esercire servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso (d'ora innanzi rispettivamente indicati come "servizi convenuti" e "rotte specificate").
Testo vigente dal 12 aprile 1963
