• 1)Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendone in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, come il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (fra cui la velocita' ed il comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate, da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi tratto di essa. Tali tariffe saranno stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo.
  • 2)Un accordo sulle tariffe sara' raggiunto, ove possibile, tra le imprese, seguendo la procedura fissata dalla I.A.T.A. In caso contrario, le tariffe relative a ciascuna delle rotte specificate saranno convenute tra le imprese designate. In ogni caso le tariffe saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.
  • 3)Qualora le imprese designate non raggiungano un accordo sulle tariffe o se le autorita'; aeronautiche di una delle Parti contraenti non approvino le tariffa ad esse sottoposte in base a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo sulle tariffe medesime.
  • 4)Se l'accordo di cui al paragrafo 3) non puo' essere raggiunto, la controversia sara' risolta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.
  • 5)Nessuna nuova tariffa o tariffa modificata entrera' in vigore a meno che sia stata previamente approvata dalle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti o sia stata stabilita da un tribunale arbitrale in base a, quanto disposto dall'articolo 13 del presente Accordo. In attesa della determinazione delle tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo saranno praticate le tariffe gia' in vigore.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art9 · fonte su Normattiva