Art. 9 — Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti
Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e' punito con la reclusione da otto a quindici anni. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.
Testo vigente dal 8 maggio 2009
