Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e' punito con la reclusione da otto a quindici anni. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;45~art9 · fonte su Normattiva