L'Autorita' competente svizzera e i Transmission System Operator (TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di solidarieta' e l'Autorita' competente svizzera informa, anche tramite i TSO svizzeri, le Autorita' competenti tedesca e italiana di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarieta'. Il calendario di tali informazioni deve essere concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art3 · fonte su Normattiva