Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera non sia piu' garantita, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarieta' sia alla Germania che all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti protetti dalla solidarieta' in Germania o in Italia non e' piu' garantita, sia la Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di solidarieta' alla Svizzera. Tali richieste di solidarieta' sono trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo di solidarieta'; inoltre, la Svizzera deve supportare la sua richiesta di solidarieta' con la documentazione prevista dall'Accordo di solidarieta' e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di solidarieta'.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art9 · fonte su Normattiva