Le autorita' competenti di Germania, Svizzera e Italia si notificano reciprocamente: la dichiarazione del livello di emergenza o di una condizione equivalente per la Svizzera; qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di contatto dell'Autorita' competente, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarieta'.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art4 · fonte su Normattiva