Le autorita' competenti di Germania, Svizzera e Italia si notificano reciprocamente: la dichiarazione del livello di emergenza o di una condizione equivalente per la Svizzera; qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di contatto dell'Autorita' competente, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarieta'.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
