L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarieta' e' integrato come segue: La richiesta di solidarieta' di qualsiasi Parte contraente e' trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico nazionale (UFAE; di seguito «Autorita' competente svizzera»). La richiesta di solidarieta' della Svizzera ai sensi del seguente articolo 9 del presente Accordo e' trasmessa alle Autorita' competenti tedesche e italiane.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art2 · fonte su Normattiva