L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarieta' e' integrato come segue: La richiesta di solidarieta' di qualsiasi Parte contraente e' trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico nazionale (UFAE; di seguito «Autorita' competente svizzera»). La richiesta di solidarieta' della Svizzera ai sensi del seguente articolo 9 del presente Accordo e' trasmessa alle Autorita' competenti tedesche e italiane.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
