L'esecuzione delle misure di solidarieta' ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo di solidarieta' tiene conto delle forniture ai clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera. I clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera sono considerati allo stesso modo dei clienti protetti dalla solidarieta' tedeschi e italiani, purche' la loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del Regolamento.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
