dei profitti e delle perdite netti della BCE 33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

  • a)un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non puo' superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
  • b)il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte. 33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art33 · fonte su Normattiva