delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere, sul proprio territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una o entrambe le Parti Contraenti, in base alle necessita' della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sara' consentito previa autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra menzionato sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di dette persone, stabilito in base ad un accordo fra le compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e relativo personale.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art11 · fonte su Normattiva