di una compagnia aerea 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' reciprocamente il diritto della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, sulla base di reciprocita', il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati dalla Tabella delle Rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di uno o di entrambe le Parti Contraenti che dovesse essere necessario alle esigenze operative della compagnia aerea designata. 2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti non sara' effettuata senza la previa autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra specificato sara' soggetto alle leggi sull'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di comune accordo dalle compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna delle Parti Contraenti dovra' fornire ogni necessaria assistenza per tali uffici e personale.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art11 · fonte su Normattiva