trasporto di merci tramite tramite veicoli registrati nei territori delle Parti Contraenti richiedono un'autorizzazione:

  • a)tra i territori delle Parti Contraenti;
  • b)in transito sui loro territori;
  • c)quando si parte dal territorio dell'altra Parte Contraente alla volta di uno Stato Terzo, ovvero quando proveniendo da uno Stato Terzo si giunge in quello dell'altra Parte Contraente purche' si tratti dello stesso viaggio e purche', seguendo la rotta normale, il veicolo attraversi il paese in cui e' registrato. Un tale permesso e' valido ad uso di un veicolo o di un insieme di veicoli. E' rilasciato per uno specifico periodo di tempo e in ogni caso riguarda un solo viaggio.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art3 · fonte su Normattiva