• 1)La commissione Mista, di cui all'art.14, decidera' il tipo e il numero dei permessi, su base di reciprocita'.
  • a)I permessi necessari ai veicoli iraniani, che si dirigono verso il territorio della Repubblica Italiana, saranno rilasciati dalle competenti autorita' iraniane su moduli speciali inviati dalla competenti autorita' italiane in conformita' con il contingente fissato dalla Commissione Mista.
  • b)I permessi necessari ai veicoli italiani, che si dirigono verso il territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, saranno rilasciati dalle competenti autorita' italiane su moduli speciali inviati dalle competenti autorita' iraniane in conformita' con il contingente fissato dalla Commissione Mista.
  • 2)I permessi devono essere utilizzati per un solo viaggio (andata e ritorno) e saranno validi per un lasso di tempo pari a tre mesi a partire dalla data di rilascio.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art4 · fonte su Normattiva