[1]Le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia fiscale, firmata il 16 giugno 1930, si applicheranno per l'ultima volta:

  • 1)alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi considerati dall'articolo 29-2-1° della presente Convenzione, il cui pagamento avra' luogo non oltre la scadenza del termine di tre mesi previsto nel detto articolo 2) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare precedente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nei corso dell'anno stesso.

[2]In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato in calce la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]Fatto a Parigi il 29 ottobre 1958 Per il Presidente della Repubblica italiana ROSSI LONGHI

[4]Per il Presidente della Repubblica Francese JOXE

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art31 · fonte su Normattiva