Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifiche che saranno riconosciute necessarie dai due Stati, all'Algeria e ai territori di cui la Repubblica Francese assicura la rappresentanza diplomatica a condizione che il territorio interessato percepisca imposte di natura analoga a quelle previste nell'articolo 2 della presente Convenzione. Le condizioni e le modalita' per l'estensione saranno fissate in uno scambio di note diplomatiche fra i due Stati. In ogni momento dopo il decorso di un anno a partire dall'entrata in vigore dell'estensione notificata in conformita', alle disposizioni dell'alinea precedente, ciascuno degli Stati contraenti potra', mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica far cessare per la fine dell'anno solare l'applicazione della presente Convenzione nei confronti di ogni territorio al quale essa sara' stata estesa. La Convenzione si applichera' per l'ultima volta nel detto territorio secondo quanto previsto all'articolo 30 seguente. Salvo che i due Stati non abbiano espressamente convenuto contrarie disposizioni, la denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 30 mettera' fine all'applicazione della Convenzione medesima per quanto riguarda tutti i territori ai quali essa sara' stata estesa alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art28 · fonte su Normattiva