1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazionali a cura del Governo francese. 2. I prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea sono quelli delle ferrovie francesi. 3. Tuttavia, i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci che transitano nel territorio francese tra i punti di frontiera nord (Colle di Tenda) e sud (Piena) sono quelli delle ferrovie italiane. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 2025, n. 38
1La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Testo vigente dal 30 marzo 2025
