[1]e pagamenti supplementari par. 1. - I prezzi di trasporto sono rimborsati in tutto o in parte, se:
- a)il biglietto non e' stato utilizzato o lo e' stato parzialmente;
- b)il biglietto, per mancanza di posto, e' stato utilizzato in una classe od una categoria di treno inferiore a quella per la quale e' stato rilasciato;
- c)i bagagli sono stati ritirati, sia alla stazione di partenza, sia in una stazione intermedia. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonche' le somme escluse dalla restituzione.
[2]par. 2. - Tuttavia, dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni.
[3]par. 3. - Ogni domanda di rimborso basata sulle disposizioni del presente articolo e su quelle dell'articolo 10, lettera b), e' irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi, calcolato, per i biglietti, a decorrere dalla scadenza della validita' dei medesimi, e, per gli scontrini dei bagagli, a partire dal giorno della loro emissione.
[4]par. 4. - In caso d'irregolare applicazione della tariffa o di errore nella determinazione del prezzo di trasporto e delle altre spese, la differenza riscossa in piu' deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata dal viaggiatore, allorche' essa supera due franchi per biglietto o per scontrino del bagaglio.
[5]par. 5. - Per il calcolo della differenza in piu', da rimborsarsi dalla ferrovia, o in meno, da versarsi dal viaggiatore, si applica il corso del cambio ufficiale del giorno in cui e' stato riscosso il prezzo del trasporto; se il pagamento e' effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile e' quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento.
[6]par. 6. - In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le leggi e i regolamenti in vigore nello Stato di partenza.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
