[1]Articoli 18 Registrazione e spedizione dei bagagli par. 1. - La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione dei biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti. Se il biglietto e' valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione e' servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'intineraio da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa prescrizione da parte del viaggiatore. Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore puo', durante il periodo di validita' del suo biglietto, fare registrare i bagagli o direttamente per il percorso totale dalla stazione di partenza a quella destinataria, ovvero anche per qualunque frazione del percorso totale. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato, ovvero senza presentazione di biglietti. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni della presente Convenzione che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore per quanto concerne i bagagli che lo accompagnano si applicano anche allo speditore dei bagagli registrati senza presentazione di biglietti.
[2]par. 2. - Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione.
[3]par. 3. - Per il resto valgono, quanto alle formalita' di registrazione dei bagagli, le leggi e i regolamenti in vigore alla stazione di partenza.
[4]par. 4. - Il viaggiatore puo' indicare, alle condizioni in vigore alla stazione di partenza, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se non si avvale di tale facolta', l'inoltro si effettua con il primo treno utile. Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri, alle condizioni previste dai regolamenti nazionali, il servizio ordinario dei bagagli. L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non ostino le formalita' richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
