[1]Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.
[2]Il Governo della Repubblica italiana, e
[3]Il Governo della Repubblica francese, desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia, in particolare per stimolare lo sviluppo degli scambi tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Si procedera' alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Nella presente Convenzione questo tratto e' denominato "la linea". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 2025, n. 38
1La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Testo vigente dal 30 marzo 2025
