[1]Articolo V.

[2]1. Le imprese designate da ciascuna Parte contraente ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti devono fornire la capacita' adeguata a soddisfare le normali e ragionevolmente prevedibili necessita' del traffico aereo di tali servizi. 2. Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti concorderanno sull'applicazione pratica dei principi elencati al precedente paragrafo 1. 3. Le intese cosi' raggiunte resteranno in vigore sino a quando non saranno concordati dei nuovi accordi dalle autorita' aeronautiche, sia mediante consultazioni dirette che mediante approvazione delle intese raggiunte dalle imprese designate. 4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti per l'approvazione alle autorita' aeronautiche, almeno trenta giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artv · fonte su Normattiva