[1]Articolo X.

[2]Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Se le autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artx · fonte su Normattiva