Art. 3 — Definizioni
[1]Ai fini del presente Accordo: 1)"Caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido e il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti:
- a)"Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
- b)"Ciliegia di caffe' essiccata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
- c)"Caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato;
- d)"Caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per il 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto;
- e)"Caffe' decaffeinato" designa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,00 1,19 o 3,00 (1) il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
- f)"Caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 3,00 (1) il peso netto dei solidi di caffe' disidratati contenuti nel caffe' liquido;
- g)"Caffe' solubile" designa i solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; l'equivalente in caffe' verde del caffe' solubile si ottiene moltiplicando per 3,00 (1) il peso netto del caffe' solubile.
- 2)"Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre, di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.
- 3)"Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
- 4)Per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del caffe'; per "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del caffe'; per "Comitato i si intende il Comitato esecutivo.
- 5)Per "Membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa e' un'organizzazione intergovernativa, come e' specificato al paragrafo 3) dell'articolo 4; un territorio, o dei territori espressamente designati, che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'articolo 5; piu' Parti Contraenti, o piu' territori designati, o piu' parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma degli articoli 6 e 7.
- 6)Per "Membro esportatore" e "paese esportatore" si intendono rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
- 7)Per "Membro importatore" e il paese importatore i si intendono rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
- 8)Per "Membro produttore" e "paese produttore" si intendono rispettivamente un Membro o un paese che produce caffe' in quantita' sufficienti per avere una rilevanza commerciale.
- 9)Per "Maggioranza ripartita semplice" si intendono la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti.
- 10)Per "Maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti, e i due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti.
- 11)Per "Entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.
- 12)Per "Produzione esportabile" si intende la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia, diminuita della quantita' prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
- 13)Per "Disponibilita' per l'esportazione" si intende la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.
- 14)Per "Quantita' da esportare sotto contingente" si intende la quantita' totale di caffe' che il Membro e autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44.
- 15)Per "Disavanzo" si intende la differenza tra la quantita' di caffe' che un Membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' che il medesimo Membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata caffearia considerata.
[2](1) Il fattore di conversione 3,00 viene riesaminato e puo' essere modificato dal Consiglio, alla luce delle decisioni prese in proposito dalle competenti autorita' internazionali.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
