• 1)I Membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a perseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi del presente Accordo e osservandone le disposizioni.
  • 2)I Membri riconoscono la necessita' di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffe' a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un incremento auspicabile del consumo.
  • 3)I Membri esportatori si impegnano a non adottare o a non mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia modo di vendere caffe' a paesi non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei Membri importatori.
  • 4)Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica dell'attuazione di quanto e' disposto al paragrafo 3) del presente articolo e puo' chiedere ai Membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53.
  • 5)I Membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffe'. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i Membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i Membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffe' siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi cooperano attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi Membri esportatori, per far si che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi Membri.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art2 · fonte su Normattiva