• 1)Come e' indicato nel disposto dell'articolo 29, le esportazioni di caffe' verso paesi che non partecipano al presente Accordo non vengono imputate sui contingenti. Il Consiglio puo' stabilire un regolamento concernente in particolare le modalita' di effettuazione e di sorveglianza di tali scambi, il trattamento dello storno e della riesportazione verso paesi Membri di caffe' destinato a paesi non Membri, e le eventuali sanzioni da applicare, nonche' i documenti che devono accompagnare le esportazioni sia verso i paesi Membri che verso i paesi non Membri.
  • 2)Le esportazioni di semi di caffe' come materia prima per trasformazioni industriali per usi diversi dal consumo umano come bevanda o come alimento, non sono sottoposte al contingentamento, a condizione che il Membro esportatore provi validamente al Consiglio che tale caffe' in semi cosi' esportato avra' effettivamente l'uso indicato.
  • 3)Il Consiglio puo', su richiesta di un Membro esportatore, decidere che le esportazioni di caffe' effettuate da quel Membro per fini umanitari e non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art44 · fonte su Normattiva