Art. 7 — Partecipazione successiva in gruppo
Due o piu' membri esportatori possono chiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) dell'articolo 6. Dal momento in cui il Consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2), 3, 4) e 5) dell'articolo 6.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
