Art. 5 — Partecipazione separata di territori designati
Ogni parte contraente importatrice netta di caffe' puo', ad ogni momento, per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2) dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che essa rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffe'. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
