Art. 41 — Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo Membro
Quando due o piu' Membri formano un gruppo Membro a norma degli articoli 6 e 7, i contingenti di base di detti paesi o, se del caso i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei Membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
