Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 5 (Annesso B.5)
termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali e' di dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
