Art. 4 (Annesso B.5)
'ammissione temporanea di materiale scientifico e didattico e di materiale per il conforto dei marittimi utilizzato a bordo delle navi e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all'occorrenza, l'inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
