[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata di cinque anni, con facolta' di recesso su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi. b. In caso di recesso dal presente Accordo, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 4. c. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto alla Citta' Militare di Re Kalid il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Sha ban 1413 H. in tre originali in lingua Italiana, Araba ed Inglese essendo tutti i testi egualmente autentici. In caso di divergenze prevarra' il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA Il Ministro della Difesa Il Ministro della Difesa, On.le SALVATORE ANDO' dell'Aviazione e Ispettore Generale S.A.R. PRINCIPE SULTAN BIN ABDUL AZIZ

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;48~accordo-art7 · fonte su Normattiva