Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono insufficienti per permettergli l'applicazione della presente Convenzione, richiedera' le informazioni supplementari ritenute necessarie. Esso puo' fissare un termine per l'ottenimento di dette informazioni.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art28 · fonte su Normattiva