Art. 27 (Convenzione)
1. Se due o piu' Parti contraenti stabiliscono le loro relazioni sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocita', esse avranno la facolta' di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti che verrebbero cosi' ad escludere dalle loro relazioni reciproche l'applicazione della presente Convenzione, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, invieranno a tal fine una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
