1. Se due o piu' Parti Contraenti stabiliscono o stabiliranno le loro relazioni sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocita' che impone loro degli obblighi piu' estesi, esse avranno la facolta' di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi esclusivamente su tali ordinamenti. 2. Le Parti Contraenti che escludessero dai loro rapporti reciproci l'applicazione della presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, indirizzeranno a tal fine una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;949~convenzione-art14 · fonte su Normattiva