Art. 14 (Convenzione)
1. Se due o piu' Parti Contraenti stabiliscono o stabiliranno le loro relazioni sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocita' che impone loro degli obblighi piu' estesi, esse avranno la facolta' di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi esclusivamente su tali ordinamenti. 2. Le Parti Contraenti che escludessero dai loro rapporti reciproci l'applicazione della presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, indirizzeranno a tal fine una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
