Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 37 — Obbligo della presa a carico del procedimento
- 1)La Parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa e' competente a giudicarle, a far perseguire dalle proprie autorita' giudiziarie le persone che abbiano commesso i reati previsti all'articolo precedente.
- 2)Nel giudizio sui reati contro la sicurezza della circolazione stradale ci si basera' sulle norme della circolazione stradale in vigore nel territorio in cui e' stata commessa l'infrazione, per valutare gli elementi di fatto che costituiscono il reato; in questo caso la richiesta dovra' essere inviata dalla Parte richiedente prima della scadenza di 60 giorni a decorrere dalla data in cui il reato e' stato commesso o, secondo i casi, dalla data della scoperta dell'autore dell'infrazione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
