Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964
Art. 7 (Convenzione)
Gli atti redatti dalle autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato d'infrazione avranno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico come se fossero stati redatti dalle autorita' di tale Stato e viceversa.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
