• 1)Salvo nei casi previsti dai paragrafi 2) e 3) qui sotto, e dal paragrafo 3) dell'articolo 17, nessuna riserva alla presente Convenzione potra' essere fatta senza l'accordo delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sara' richiesto l'accordo delle sole Parti Contraenti.
  • 2)Al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, qualsiasi Stato puo' fare una riserva all'articolo 13 della presente Convenzione.
  • 3)Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, fare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell'articolo 9 nei riguardi di una o di piu' Parti Contraenti o Governi firmatari.
  • 4)Qualsiasi Parte Contraente che ha fatto una riserva conformemente ai paragrafi precedenti o al paragrafo 3) dell'articolo 17 potra' in qualsiasi momento ritirare tale riserva indirizzando a tal fine una comunicazione al governo depositario.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art14 · fonte su Normattiva