Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974
Art. 12 (Convenzione)
Il libretto di famiglia internazionale deve essere aggiornato quando non corrisponde piu' all'esatta situazione. L'ufficiale di stato civile che redige un atto di cui si deve far menzione nel libretto ne richiede la consegna per aggiornarlo.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
