Articolo V Membri deceduti 1. Il Comandante della Forza della FMP avra' il diritto di prendere in carico e di disporre del corpo dei membri della FMP che muoiono nella Repubblica di Albania, nonche' degli effetti personali di proprieta' di tali membri, ubicati nella Repubblica di Albania. 2. Non verranno eseguite autopsie sui corpi del personale della FMP senza il consenso della Nazione partecipante interessata.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
