I nuovi Stati membri allineano i propri dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di questi dazi, relativi ai prodotti di cui all'allegato II, sui dazi prescritti dall'Accordo di associazione applicando nei confronti della Turchia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati membri. L'articolo 9 e' applicabile all'elemento protettore di questi dazi.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
